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Copyright



Molti si chiedono se sia legale essere fotografati. E non appena si sentono inquadrati da un fotografo i dubbi aumentano e qualche volta anche le discussioni. La Legge regolamenta la materia con la legge 633. Quando una persona è nota, famosa o ricopre cariche istituzionali allora può essere fotografata, purchè la pubblicazione non sia offensiva o leda la reputazione della stessa. O nel caso di anonimi, quando la fotografia è stata eseguita durante una pubblica manifestazione o serva per documentazioni giornalistiche o documentaristiche ecc. Non si può tuttavia distaccare il soggetto dal contesto esueguendo cioè un ritratto o un primo piano che non riconduca il soggetto all'avvenimento, tranne nel caso che il soggetto deliberatamente conceda una liberatoria.

Qui di seguito alleghiamo un sunto della Legge 633 e più precisamente l'Art 96.

Legge 22 aprile 1941 n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

SEZIONE II

Diritti relativi al ritratto.

Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.


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